Che cos'è?
La coesione familiare è una specie di ricongiungimento familiare in deroga che il cittadino straniero può fare direttamente in Italia, senza richiedere il nulla osta allo Sportello Unico Competente e relativo visto.
Può essere richiesta solo se il familiare da ricongiungere è già regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo.
I familiari con cui è possibile fare la coesione familiare
I familiari coinvolti sono gli stessi del ricongiungimento familiare:
- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documenti, gravi motivi di salute.
Per il ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono considerati come figli.
I requisiti per richiedere la coesione familiare
Il requisito necessario per richiedere la coesione familiare è di avere un familiare (tra quelli sopra indicati) regolarmente soggiornante in Italia (per turismo, cure mediche, assistenza minori...).
La norma prevede che il diritto possa comunque essere esercitato entro 12 mesi dalla scadenza della regolarità del soggiorno sul territorio nazionale (la scadenza del visto per turismo, del permesso per cure mediche...).
Gli altri requisiti che il familiare già regolarmente soggiornante dovrà soddisfare sono gli stessi per il ricongiungimento (reddito sufficiente a mantenere tutta la famiglia e alloggio idoneo) e vanno dimostrati direttamente in Questura.
E’ necessario mostrare anche la certificazione riguardante il rapporto di parentela (certificato di nascita, matrimonio o altri atti riguardanti lo stato di famiglia). Le certificazioni devono essere tradotte e legalizzate come prevedono gli accordi con il paese d'origine.