Legalizzazione, apostille e traduzione giurata di documenti

Legalizzazione, apostille e traduzione giurata di documenti

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Legalizzazione, apostille e traduzione giurata di documenti

26.03.2021 - Da lunedì 29 marzo sono sospesi i servizi della Prefettura presso Urp. Per le informazioni e le pratiche di: cittadinanza italiana, restituzione patenti, legalizzazione documenti, flussi ed emersioni sarà necessario rivolgersi direttamente alla Prefettura.

I documenti che obbligatoriamente devono essere tradotti e legalizzati sono: certificati anagrafici, atti notarili e giudiziari, titoli di studio o attestati conseguiti, documenti per la circolazione di mezzi, documenti testamentari.

Chi vuole far valere un documento italiano all'estero oppure un documento che proviene dall'estero per l'Italia, oppure ancora un documento che proviene da un consolato estero ma su territorio italiano, deve validare l’autenticità del documento.

A seconda della necessità, della lingua di traduzione e/o del Paese di destinazione può essere necessaria la traduzione giurata (o asseverata), l’apostilla o la legalizzazione del documento.

Traduzione giurata                                       

I documenti fatti all'estero, che devono valere in Italia, devono anche essere tradotti in italiano.

La traduzione giurata è una procedura che attesta ufficialmente la corrispondenza tra un documento originale e un testo tradotto. Si effettua per rendere valido all’estero un documento rilasciato in Italia oppure per utilizzare in Italia un documento rilasciato all’estero in lingua originale.

Il traduttore può essere:

  • un traduttore madrelingua (che può essere la persona stessa che ha tradotto il documento);
  • una figura professionale (traduttore, interprete, perito o altro) iscritta all’albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale di competenza (vedi Allegati);
  • una figura professionale (traduttore, interprete, perito o altro) iscritta all’Associazione Periti ed Esperti della Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato competente.

Il traduttore, utilizzando uno specifico verbale di asseverazione (vedi Allegati), firma la propria traduzione giurata assumendo civilmente e penalmente la responsabilità della traduzione. 

Se il documento è destinato all'estero, le firme dei traduttori giurati devono essere legalizzate dall'autorità consolare italiana, con provvedimento distinto. Alcune Convenzioni Internazionali rendono la firma dei traduttori di certi atti, o anche di ogni tipo di documento, non necessaria. Fra queste:

  • Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L’Aja, 05/10/1961);
  • Convenzione relativa ai modelli plurilingue degli estratti di nascita, matrimonio e morte (Vienna, 08/09/1976);
  • Convenzione relativa al certificato di capacità matrimoniale (Monaco, 05/09/1980);
  • Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli stati membri delle comunità europee (Bruxelles, 25/05/1987).

Le  dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ed i verbali di giuramento delle perizie e traduzioni stragiudiziali, sono ricevuti dal Funzionario Giudiziario. L’atto stragiudiziale può essere giurato presso qualsiasi Ufficio Giudiziario, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto giurante, dall’iscrizione all’albo professionale del perito e dall’oggetto dell’atto.

Consulta il promemoria su "Asseveramento perizie stragiudiziali e traduzioni giurate" in Allegati. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Giudice di Pace 

Legalizzazione                                             

Dopo la traduzione di documenti destinati all’estero è necessaria la legalizzazione. Legalizzare un documento significa far convalidare la firma.

In Italia la legalizzazione dei documenti spetta, generalmente, alla Prefettura.

Per gli atti dei notai, dei funzionari giudiziari e dei cancellieri la competenza è del Procuratore della Repubblica del circondario nel quale ha sede il notaio o l’ufficio giudiziario cui appartiene il funzionario o cancelliere.

La persona che deve legalizzare un documento ha due possibilità:

  1. inviare per posta alla Prefettura il documento da legalizzare insieme ad una busta vuota con francobollo e indirizzo del mittente (attraverso la quale verrà restituito il documento);
  2. prendere un appuntamento e recarsi di persona alla Prefettura, ricordandosi di portare con sé i permessi di soggiorno di tutte le persone presenti nel documento da legalizzare.

Chi vuole legalizzare per l'Italia un documento fatto all'estero, deve invece recarsi da un rappresentante diplomatico o da un console italiano nel suo Paese di origine.

In presenza di Convenzioni Internazionali che lo prevedono, non c'è l'obbligo di legalizzare un documento. Le Convenzioni in vigore che rendono la legalizzazione non necessaria sono:

  • Convenzione per il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazione di atti dello stato civile (Lussemburgo, 26/09/1957);
  • Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L’Aja, 05/10/1961);
  • Convenzione Europea (Londra, 07/06/1968);
  • Convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti (Atene, 15/09/1977);
  • Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli stati membri delle comunità europee (Bruxelles, 25/05/1987).

Per controllare se il proprio Paese di appartenenza rientra in una di queste Convenzioni, è possibile consultare la Banca Dati ITRA, un vero e proprio archivio elettronico dei Trattati e delle Convenzioni Internazionali vigenti, curato dal Ministero degli Affari Esteri italiano.

Gli atti e i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia, che devono avere validità sul territorio italiano, devono essere accompagnati dalla marca da bollo da 16 €.

Apostille

I documenti che vengono fatti o che devono avere validità in uno dei Paesi della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L’Aja, 05/10/1961), devono avere l'apostille. L'apostille sostituisce la legalizzazione.

L'apostille è un'annotazione, con un timbro specifico, messa sul documento originale.

Chi proviene da uno degli Stati della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, deve andare dall'autorità interna competente, scelta da ogni Paese aderente, e farsi mettere l'apostille.
Per verificare quale autorità, nel proprio Paese, si occupa di apporre l'apostille, è possibile visitare il sito della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, un'organizzazione inter-governamentale con sede all'Aja, istituita nel 1893 e diventata, nel tempo, centro di cooperazione giudiziaria ed amministrativa internazionale nel campo del diritto internazionale privato.

A chi rivolgersi

Direttamente agli uffici della Prefettura:

Centralino: 0574 4301
Numero Uffici: 0574 430245

P.E.C.:  protocollo.prefpo@pec.interno.it
e-mail: prefettura.prato@interno.it 
Per informazioni e appuntamenti legalizzazione: legalizzazione.pref_prato@interno.it

Al momento, il ricevimento del pubblico avviene solo previo appuntamento concordato telefonicamente, negli orari e nei giorni indicati sul sito, alla pagina della Prefettura di Prato.

 

Allegati

Fonte allegato: Ufficio del Giudice di Pace di Prato
Fonte allegato: Ufficio del Giudice di Pace di Prato
Fonte allegato: Tribunale di Prato

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Ultimo aggiornamento: venerdì 25 febbraio 2022
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