Accordo di Integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno

Accordo di Integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno

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Accordo di Integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno

Tutti i cittadini non comunitari di età compresa tra i 16 e i 65 anni, che richiedono un permesso di soggiorno di almeno 1 anno, devono firmare l'Accordo d'Integrazione (della durata di 2 anni) con lo Stato italiano, allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) della Prefettura o alla Questura, a seconda delle tipologie di permesso di soggiorno.

Con la firma dell'Accordo tradotto in 19 lingue (albanese, arabo, bengalese, cinese, mandarino, francese, hindi, urdu, inglese, cingalese, russo, spagnolo, tagalog-filippino, wolof, yoruba, tigrino, portoghese, serbo croato e afro pidgin), il cittadino straniero e lo Stato si impegnano ad assolvere ad alcuni obblighi.

Impegni del cittadino straniero

  • acquisire la conoscenza di base della lingua italiana (livello A2);
  • acquisire la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana;
  • acquisire una sufficiente conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia, in particolare dei settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e che riguardano gli obblighi fiscali;
  • assolvere al dovere di istruzione dei figli minori;
  • assolvere agli obblighi fiscali e contributivi;
  • rispettare i principi della Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, di cui al decreto del Ministro dell'Interno 23/04/2007.

Impegni dello Stato

  • sostenere il processo di integrazione dello straniero con iniziative da prendere in accordo con le Regioni e gli enti locali;
  • assicurare il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignità sociale delle persone senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, prevenendo ogni manifestazione di razzismo e discriminazione;
  • facilitare l'accesso alle informazioni che aiutano i cittadini stranieri a comprendere i principali contenuti della Costituzione italiana e dell'ordinamento dello Stato;
  • garantire il controllo del rispetto delle norme che tutelano il lavoro dipendente;
  • garantire il pieno accesso ai servizi che riguardano la sanità e la scuola.

Il sistema dei crediti

Il rispetto dell'Accordo è misurato in crediti. Al momento della firma, viene fissato l'appuntamento per partecipare alla sessione di informazione sulla vita civile in Italia, che si tiene entro 90 giorni e che permette al cittadino straniero di avere 16 crediti. Se il cittadino straniero non partecipa al corso di educazione civica, perde 15 crediti.

I crediti si acquisiscono frequentando corsi di lingua italiana, di cultura civica e con attvità quali: percorsi di istruzione e formazione professionale, conseguimento di titoli di studio, scelta del medico di base, stipula di un contratto di locazione o acquisto di una casa, volontariato.

I crediti si perdono quando si subisce una condanna penale, anche non definitiva, misure di sicurezza personali, anche non definitive, e quando si commettono illeciti amministrativi o tributari (con sanzione in denaro non inferiore a 10.000 €).

La verifica dei crediti spetta allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) della Prefettura. Dopo 2 anni dalla firma dell'Accordo, il SUI esamina la documentazione che il cittadino straniero deve possedere e aggiornare. Se il cittadino straniero non ha questa documentazione, deve partecipare ad un test di conoscenza della lingua italiana e della cultura civica, a cura dello Sportello Unico. Se il numero dei crediti finali è pari o inferiore a zero, il Prefetto decreta, con un provvedimento, la risoluzione dell'Accordo, che può portare alla revoca o al rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, con conseguente espulsione del cittadino straniero dall'Italia.

Chi non è obbligato a firmare l'Accordo d'Integrazione

Non devono firmare l'Accordo d'Integrazione i cittadini stranieri:

  • che richiedono un permesso di soggiorno inferiore ad 1 anno;
  • che hanno patologie o handicap che limitano gravemente l'autosufficienza o impediscono l'apprendimento linguistico e culturale;
  • che sono vittime di tratta, violenza o grave sfruttamento (l'Accordo è sostituito dal completamento del percorso di protezione sociale);
  • in possesso di titoli di studio che esonerano dalla firma dell'Accordo. L'elenco dei titoli è consultabile nella Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17/03/2015

Allegati

Fonte allegato: Ministero Interno
Fonte allegato: Ministero Interno
Fonte allegato: Ministero Interno
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Ultimo aggiornamento: mercoledì 13 luglio 2016
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