Molte tipologie di permesso di soggiorno hanno la possibilità di essere convertite senza dover rientrare nelle quote stabilite, solitamente ogni anno, dal Decreto Flussi.
Le conversioni che si possono effettuare al di fuori delle quote del Decreto Flussi sono:
conversione da lavoro subordinato in lavoro autonomo o residenza elettiva;
conversione da lavoro autonomo in lavoro subordinato o residenza elettiva;
conversione da ogni altro permesso in permesso per motivi familiari (esempio: una donna incinta alla quale è stato rilasciato il permesso per cure mediche), se ci sono i requisiti per il ricongiungimento familiare;
conversione da motivi familiari in lavoro subordinato o autonomo, studio, attesa occupazione o residenza elettiva;
conversione da affidamento in lavoro subordinato o autonomo, attesa occupazione, studio;
conversione da integrazione del minore (e qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati) in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro;
conversione da motivi umanitari in permesso per lavoro subordinato o autonomo;
conversione da motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica in lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio;
conversione da studio in motivi religiosi;
conversione da motivi religiosi in residenza;
conversione da protezione sussidiaria in lavoro subordinato o autonomo;
conversione da studio in lavoro subordinato o autonomo solo in casi particolari (conversione da motivi di studio a motivi di lavoro).