Permesso di soggiorno con dicitura "Carta Blu UE"

Permesso di soggiorno con dicitura "Carta Blu UE"

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Permesso di soggiorno con dicitura "Carta Blu UE"

Gli stranieri che possono richiedere il permesso di soggiorno con dicitura "Carta blu UE" sono i lavoratori non comunitari altamente qualificati, che vogliono lavorare per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica, e che possono quindi fare ingresso o soggiornare in Italia al di fuori delle quote stabilite dal decreto flussi.

È un titolo di soggiorno previsto solo per i lavoratori altamente qualificati e le cui qualifiche professionali, devono essere certificate da idonei titoli di studio e attestati di qualifica professionale rilasciati dai loro Paesi, ed aventi tutti i requisiti per il valido riconoscimento in Italia.

Quando può o non può essere rilasciata la Carta blu Ue

La carta blu può essere rilasciata:

  • ai residenti in uno Stato terzo;
  • agli stranieri regolarmente residenti sul territorio nazionale;
  • agli stranieri regolarmente soggiornanti in un altro Stato membro dell’U.E;
  • agli stranieri titolari di Carta Blu rilasciata da altro Stato membro.

Non possono richiedere tale titolo di soggiorno

  • gli stranieri che soggiornano per motivi di protezione internazionale;
  • gli stranieri in qualità di ricercatori;
  • gli stranieri familiari di cittadini U.E. che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione;
  • gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e quelli in possesso di tale titolo rilasciato da altro Stato membro;
  • i lavoratori stagionali;
  • i lavoratori distaccati;
  • gli stranieri che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l’ingresso ed il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio ed agli investimenti;
  • gli stranieri che beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione in virtù di accordi conclusi dal Paese terzo di appartenenza e l’Unione e i suoi Stati membri.

Procedura

La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura, attraversi il sistema informatizzato del Ministero dell’Interno.

Il datore di lavoro può sottoscrivere un apposito Protocollo d'intesa e sostituire la richiesta di nulla osta con una comunicazione, indirizzata allo Sportello Unico per l’Immigrazione, della proposta di contratto di soggiorno. 

Il modulo di richiesta nullaosta al lavoro per il rilascio della Carta Blu Ue è il Modulo BC.
Per poter inviare telematicamente il modulo, è necessario aver indicato tutti i dati obbligatori richiesti:

  • il titolo d’istruzione e la relativa qualifica superiore. La qualifica professionale superiore, attestata dal Paese di provenienza, deve essere riconosciuta in Italia e rientrare nei "livelli 1 e 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011";
  • il contratto di lavoro o la proposta di lavoro vincolante;
  • l’importo annuale lordo dello stipendio, non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni.

Permesso di soggiorno con dicitura "Carta Blu UE"

Al lavoratore straniero altamente qualificato ed autorizzato allo svolgimento di attività lavorative è rilasciato un permesso di soggiorno con la dicitura “Carta blu UE”.
Il permesso di soggiorno è rilasciato con durata di due anni, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, o con durata pari a quella del rapporto di lavoro negli altri casi.
Il titolare di Carta blu UE, solo per i primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, può esercitare esclusivamente le attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione e a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu UE.
È possibile però cambiare datore di lavoro nel corso dei primi due anni, purchè a l’attività lavorativa resti la stessa. I cambiamenti del datore di lavoro sono soggetti all'autorizzazione da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Dopo 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o dell’offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito.

Ricongiungimento familiare

I titolari di Carta Blu UE possono effettuare il ricongiungimento familiare, in conformità con le disposizioni del T.U. sull’immigrazione, a prescindere dalla durata del permesso di soggiorno.

Carta blu rilasciata da altro Stato UE

Lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da altro Stato membro, dopo 18 mesi di soggiorno legale, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per esercitare un'attività lavorativa altamente qualificata.
Il datore di lavoro, entro un mese dall’ingresso dello straniero, presenta la domanda di nulla osta al lavoro. La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.

 

Tutte le informazioni su come chiedere il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno

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Ultimo aggiornamento: venerdì 25 novembre 2016
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