Permesso di soggiorno per minori

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Permesso di soggiorno per minori

Dal 23 luglio 2016 (entrata in vigore della Legge n. 122 del 7 luglio 2016) al figlio minorenne di cittadini stranieri è rilasciato un permesso di soggiorno individuale per minore straniero.

Al minore di quattordici anni, già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore straniero o dell’affidatario, sarà rilasciato il nuovo permesso di soggiorno per minori stranieri al momento del rinnovo del titolo da parte del genitore. Il costo per rilascio/rinnovo/aggiornamento del permesso è di 30,46 €.

Al compimento dei 14 anni il minore ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari che è valido fino al compimento della maggiore età.

Diritti dei minori

Istruzione:
i minori stranieri hanno diritto ad essere iscritti a scuola. L'iscrizione dei minori stranieri viene fatta dai genitori o da chi ne esercita la tutela alle stesse condizioni previste per i minori italiani. Inoltre l'iscrizione scolastica può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno.

Inoltre, nell'ambito del percorso d'istruzione e formazione, non deve essere richiesto ai minori stranieri ed ai loro genitori il permesso di soggiorno, e NON deve essere fatta, neppure indirettamente, alcuna segnalazione all'Autorità giudiziaria e/o all'Autorità di P.S. della presenza degli stessi e/o dei loro genitori.

Salute:
i minori che hanno il permesso di soggiorno devono essere iscritti dal genitore o da chi ne esercita la tutela al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e hanno il diritto di accedere a tutte le prestazioni assicurate dal nostro sistema sanitario.

Lavoro:
i minori stranieri in materia di lavoro sono tutelati secondo le norme previste per i minori italiani.

Maggiore età

Al compimento dei 18 anni il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rinnovato per la durata di quello del genitore, purchè ci siano ancora i requisiti di alloggio e condizioni di reddito richieste per il ricongiungimento familiare.
Lo stesso diritto viene riconosciuto anche ai minori affidati a un tutore.
Inoltre, al compimento dei 18 anni, chi possiede i requisiti, può richiedere altri permessi di soggiorno per motivi di studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, ma anche per esigenze sanitarie e di cura. 

Minori non accompagnati

I minori non accompagnati che si trovano soli sul territorio hanno un permesso di soggiorno per minore età.

In Italia, si definiscono minori stranieri non accompagnati, tutte quelle persone che:

  • hanno meno di 18 anni;
  • non sono cittadini comunitari;
  • sono sul territorio nazionale senza genitori o parenti di riferimento secondo le leggi italiane;
  • non hanno fatto richiesta di protezione internazionale.

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche d'integrazione, nel dicembre del 2013, ha aggiornato le Linee Guida del 2003 sulle procedure che riguardano i minori stranieri non accompagnati, per semplificarle, informatizzarle ed adeguarle alle modifiche normative avvenute negli ultimi anni.

Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è possibile scaricare le nuove Linee Guida e tutte le schede che si devono inviare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione in caso di segnalazioni relative ai minori stranieri non accompagnati.

 

Tutte le informazioni su come chiedere il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno

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Ultimo aggiornamento: venerdì 25 novembre 2016
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