Che cos'è
Permette al cittadino straniero di avere garantito il diritto allo studio, non solo in ambito universitario.
Viene rilasciato in base al visto d'ingresso o per conversione di un precedente permesso per motivi familiari, minore età/affidamento.
La durata del permesso di soggiorno per studio corrisponde a quella del corso di studio frequentato.
Il permesso consente di svolgere un’attività di lavoro part-time per un massimo di 20 ore settimanali.
Può essere convertito nel permesso per motivi di lavoro, ma solo nell’ambito delle quote previste dal Decreto flussi.
Il periodo di durata del permesso di soggiorno per studio non permette il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Il permesso per studio può essere rinnovato, presentando la documentazione necessaria, anche nel caso in cui lo straniero sia iscritto ad un corso di laurea diverso da quello per il quale aveva ottenuto il visto d'ingresso.
Lo straniero che è in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da un altro Stato dell’Unione Europea può entrare in Italia senza visto d'ingresso per proseguire gli studi già avviati per un periodo superiore a tre mesi.
Studenti stranieri: master di 2° livello e dottorati
Gli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di 2° livello possono, al momento della scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, se iscritti nell'elenco anagrafico, richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il permesso per attesa occupazione è, ovviamente, rivolto a coloro che non hanno un'attività lavorativa.
Se lo studente ha una proposta di lavoro può richiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in quella per motivi di lavoro presentando la domanda allo Sportello Unico per l'Immigrazione.
Tutte le informazioni su come chiedere il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno