Permesso di soggiorno per volontariato

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Permesso di soggiorno per volontariato

L’ingresso in Italia dei cittadini stranieri per motivi di volontariato è annualmente regolata con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Interno e degli Affari Esteri. Il decreto stabilisce le quote di stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato.

A chi è rivolto

Possono richiedere il permesso di soggiorno per volontariato cittadini stranieri di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che intendono partecipare ad un programma di volontariato presso:

  • un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto;
  • una ONG riconosciuta ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49; 
  • una associazione di promozione sociale iscritta nel registro nazionale.

Come ottenere il permesso di soggiorno

L'organizzazione deve stipulare una convenzione con lo straniero nella quale devono essere previsti i compiti che dovranno essere svolti dal volontario, l'inquadramento e l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio di andata e ritorno,vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana.

L'organizzazione deve poi stipulare una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi.

Una volta stipulata la convezione, l’organizzazione deve presentare la domanda di nulla osta allo Sportello unico per l'immigrazione competente per il luogo ove si svolge il programma di volontariato.

Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti, rilascia il nulla osta.

Il nulla osta è trasmesso, in via telematica, dallo Sportello Unico per l'immigrazione, alla rappresentanza consolare italiana presente nel paese di residenza dello straniero, per il rilascio del visto di ingresso.

Il volontario, entro sei mesi dal rilascio del nulla osta, deve richiedere alla rappresentanza diplomatica il visto d’ingresso.

Caratteristiche del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno è rilasciato per la durata del programma di volontariato, di norma, per un periodo non superiore a un anno o in casi eccezionali fino a diciotto mesi, non può essere convertito in nessun altro tipo di permesso di soggiorno e non può essere rinnovato.

Inoltre il periodo di durata del permesso di soggiorno per volontariato non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 

Casi particolari

Il permesso di soggiorno per volontariato, in presenza di una specifica segnalazione dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, è concesso anche ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attività in Italia nell'ambito dei progetti di Servizio Volontario Europeo.

Il Servizio Volontario Europeo fa parte del programma Erasmus plus ed offre ai giovani dai 18 ai 30 anni la possibilità di fare un'esperienza di volontariato all'estero per un periodo che va da 2 a 12 mesi in progetti locali in vari settori o aree di intervento: cultura, gioventù, sport, assistenza sociale, patrimonio culturale, arte, tempo libero, protezione civile, ambiente, sviluppo cooperativo, ecc.

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Ultimo aggiornamento: lunedì 06 giugno 2016
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