Il nulla osta al ricongiungimento familiare può essere richiesto per:
- coniuge o partner unito civilmente, non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni. Il richiedente del ricongiungimento deve accertare di non avere altro coniuge nel territorio nazionale presentando allo Sportello Unico per l'Immigrazione un certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza;
- figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute certificati. Per richiedere il ricongiungimento del genitore è necessario presentare il certificato di matrimonio del genitore così da verificare che sul territorio nazionale non sia presente il coniuge del genitore da ricongiungere.
Per il ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono considerati come figli.
Importante
Quando non è accertato con documenti il riconoscimento dei familiari indicato nelle lettere b), c) e d) è possibile effettuare l'esame del DNA (acido desossiribonucleico). Il test del DNA va effettuato presso l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) che ha l'incarico del Ministero degli Esteri.
Il genitore naturale può ricongiungersi al figlio minore già soggiornante in Italia con un altro genitore. Sono necessari i requisiti di alloggio e reddito del genitore nel territorio nazionale.
Il nulla osta al ricongiungimento familiare permette di ottenere il visto d'ingresso in Italia e successivamente un "permesso di soggiorno per motivi familiari", che permette di:
- lavorare (in modo subordinato o autonomo);
- iscriversi a scuola;
- accedere al Servizio Sanitario Nazionale.
A chi è rivolto
Possono chiedere il ricongiungimento familiare i migranti che hanno uno di questi permessi di soggiorno:
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato (con durata non inferiore a un anno);
- carta di soggiorno (per parenti di cittadini UE);
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- permesso per lavoro autonomo non occasionale;
- motivi familiari (con durata non inferiore a un anno);
- per studio;
- per motivi religiosi;
- per asilo;
- per protezione sussidiaria.
Il rilascio del Nulla Osta al ricongiungimento familiare è di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione che procede verificati i seguenti requisiti:
- reddito annuo uguale o superiore all'importo dell'assegno sociale, aumentato della metà dell'importo per ogni familiare da ricongiungere; per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titoli dello status di protezione sussidiaria è necessario un reddito non inferiore al doppio dell'assegno sociale;
- disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali
- per i genitori ultrasessantacinquenni è richiesta un'assicurazione sanitaria obbligatoria o l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (vedi "Allegati"). Poiché passa moltissimo tempo tra la presentazione della domanda di ricongiungimento e l’effettivo arrivo in Italia del familiare, al momento della presentazione della domanda basta presentare una dichiarazione formale di impegno a sottoscrivere l’assicurazione (in modo da non doverla pagare anche nei lunghi mesi di attesa). Questa dovrà poi essere sottoscritta entro i primi otto giorni dall’arrivo in Italia del genitore, e prima che quest’ultimo si presenti allo Sportello unico per presentare domanda di permesso di soggiorno.
Successivamente al rilascio del Nulla Osta e prima del rilascio del visto d'ingresso la rappresentanza diplomatico/consolare competente verifica un ulteriore requisito:
- dimostrazione della parentela (serve certificazione anagrafica del rapporto familiare, da presentare al consolato italiano del Paese di provenienza contestualmente alla richiesta del visto); quando non è possibile avere una documentazione certa e sono presenti dubbi sulla parentela dovrà essere effettuato, a spese degli interessati, l'esame del Dna (acido desossiribonucleico) che accerti lo stato di parentela da effettuare presso l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim).
Tempi e iter della pratica
Il termine per il rilascio del nulla osta, che permette al cittadino straniero di ottenere il visto d'ingresso dalle autorità consolari italiani e dalle rappresentanze diplomatiche è di 180 giorni.
Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il familiare deve andare allo Sportello Unico per l'Immigrazione, per gli adempimenti amministrativi tra i quali la compilazione dei moduli per la richiesta del "permesso di soggiorno per motivi familiari".
Link utili
Assistenza italiani all'estero e stranieri in Italia (dal sito USL Toscana Centro)