I visti per formazione professionale possono essere rilasciati solo nell'ambito delle quote stabilite ogni tre anni dal Ministero del Lavoro e degli Affari Esteri e solo in presenza di determinate condizioni.
Ingressi per la frequenza di corsi di formazione professionale
I cittadini stranieri che hanno più di 18 anni, possono seguire un corso superiore di studio o di istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata per un massimo di 24 mesi, solo se la formazione acquisita nel proprio Paese è coerente con il tipo di corso a cui intendono iscriversi.
Tali corsi devono inoltre essere tenuti da enti pubblici o privati accreditati presso i Ministeri competenti che, al termine del corso, rilasciano un attestato riconosciuto dallo Stato Italiano.
Per la richiesta del visto, il cittadino non comunitario deve presentare presso la Rappresentanza diplomatico/consolare nel paese di origine il certificato di iscrizione al corso e il passaporto in corso di validità, nonché la documentazione attestante il possesso di un alloggio idoneo e il possesso dei mezzi economici di sussistenza per tutto il periodo di durata del corso.
Ingressi per seguire tirocini formativi (stages) in aziende private
Gli ingressi per tirocini formativi sono subordinati alla presentazione di un progetto formativo elaborato da uno dei seguenti soggetti:
- centri per l'impiego;
- università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- provveditorati agli studi;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli, di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale c/o orientamento nonché‚ centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché‚ iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro.
Stipulata la convenzione e il progetto formativo, l'Ente promotore, provvede a richiedere un'apposita autorizzazione alla Regione competente la quale verifica la regolarità, la conformità e la congruità del progetto in relazione al curriculum del cittadino non comunitario con lo stage offerto.
Se la Regione ritiene coerente il progetto, vi appone un visto e rilascia copia autentica all'azienda richiedente.
Per ottenere il visto d'ingresso, il cittadino non comunitario deve presentare presso la Rappresentanza diplomatico/consolare nel paese di origine la documentazione relativa al corso di formazione o il progetto di tirocinio, che deve essere approvato dall'Ufficio Regionale competente.
Una volta entrato in Italia ed entro 8 giorni, il cittadino non comunitario deve recarsi presso uno Sportello Amico di Poste Italiane e inviare il Kit per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno. L'operatore postale gli rilascia l'assicurata postale comprovante la presentazione della richiesta e la convocazione negli uffici della Questura Centrale per definire la pratica di rilascio del permesso, previa sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici.
La Questura rilascia un permesso di soggiorno per motivi di formazione pari alla durata dello stage indicata nel progetto formativo.
Tale permesso di soggiorno consente l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e all'ufficio anagrafico. Inoltre, può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, autonomo o subordinato.