I cittadini stranieri per entrare in Italia devono avere il passaporto valido e un visto d'ingresso. Al momento dell'ingresso in Italia l'autorità di frontiera deve mettere un timbro d'ingresso sul passaporto del cittadino straniero il quale, qualora la tipologia del visto lo preveda, deve richiedere entro 8 giorni il permesso di soggiorno alla Questura competente.
Dove richiedere il visto
Il visto è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di origine o di residenza stabile del cittadino straniero.
La rappresentanza diplomatica o consolare deve accertare il possesso dei requisiti necessari per il rilascio del visto. L'autorità consolare, al momento del rilascio del visto d'ingresso, verifica che lo straniero abbia:
- il passaporto valido o altro documento di viaggio;
- la documentazione che conferma la motivazione e le condizioni del soggiorno;
- il possesso di mezzi economico-finanziari per il proprio sostentamento in Italia e per il rientro in patria, eventualmente anche l'alloggio idoneo.
Il visto d'ingresso viene rilasciato per la durata prestabilita dal motivo d'ingresso nel territorio italiano.
Sul sito del Ministero degli Esteri è possibile consultare l'elenco delle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
Tipologie di visto
Il codice comunitario dei visti prevede le seguenti tipologie di visti:
- visti Schengen uniformi (VSU) che consentono di circolare sul territorio di tutti gli Stati dell'area Schengen per soggiorni brevi fino a 90 giorni all'interno dello Spazio Schengen;
- visti con validità territoriale limitata (VTL o visti nazionali VN), che invece consentono al titolare di circolare solo sul territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato;
Per facilitare la rapida identificazione da parte dei servizi di controllo, sulla vignetta adesiva, alla voce "tipo di visto", è apposta una lettera, che può essere:
VSU
A: Transito aeroportuale, valido solo nelle zone internazionali di transito degli aeroporti;
B: Transito, con validità massima di 5gg;
C: soggiorni di breve durata, fino a un massimo di 90 giorni come ad esempio affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo;
VN
D: soggiorni di lunga durata, come per adozione, cure mediche, diplomatico, per familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, volontariato, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, vacanze lavoro.
Di seguito si elencano i motivi per cui posso essere rilasciati i visti da parte delle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane presenti all'estero:
- adozione;
- affari;
- motivi familiari;
- cure mediche;
- diplomatico;
- gara sportiva;
- invito;
- lavoro autonomo;
- lavoro subordinato;
- missione;
- motivi religiosi;
- reingresso;
- residenza elettiva;
- studio;
- ricerca;
- transito;
- turismo,
- vacanze lavoro;
- volontariato.
Casi particolari
I cittadini di alcuni Paesi esterni all'Unione Europea sono esenti dall'obbligo del visto d'ingresso per soggiorni di breve periodo con durata massima di 90 giorni per turismo, affari, gara sportiva, invito, missione.
Tutti i Paesi esterni all'Unione Europea, i cui cittadini hanno bisogno del visto per entrare in Italia, sono individuati in apposite liste previste dagli accordi di Schengen.
Alcuni permessi di soggiorno straordinari non devono essere accompagnati dal visto d'ingresso: come quello per i richiedenti asilo o per motivi di protezione sociale.