Il datore di lavoro che vuole assumere a tempo determinato o indeterminato lavoratori non comunitari residenti all’estero deve presentare domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI).
La domanda di nulla osta potrà essere presentata soltanto nei periodi ed in base alle quote previste con cadenza solitamente annuale dal Decreto Flussi che stabilisce il numero massimo di stranieri non comunitari ammessi a lavorare in Italia ogni anno.
Cosa deve fare il datore di lavoro per assumere un lavoratore
Il datore di lavoro deve presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) della provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l’impresa, o di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa una richiesta di nulla osta al lavoro che dovrà contenere:
- la documentazione relativa alla disponibilità dell’alloggio per il lavoratore;
- la proposta di contratto di soggiorno contenente anche l'impegno al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza;
- la dichiarazione di impegno a comunicare allo Sportello Unico le variazioni del rapporto di lavoro (cessazione del rapporto, cambio sede...).
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, verificata la sussistenza della quota e dei requisiti della richiesta provvede ad emettere e a trasmettere all’autorità diplomatico/consolare competente il nulla osta all’ingresso.
Cosa deve fare il lavoratore
Successivamente all rilascio del nulla osta il lavoratore straniero deve recarsi agli uffici consolari italiani nel proprio paese di origine o di residenza per richiedere il rilascio del visto di ingresso.
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore straniero deve recarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno e la compilazione della modulistica per il rilascio del primo permesso di soggiorno.