Cittadino straniero con permesso di soggiorno valido o permesso CE per soggiornanti di lungo periodo
Tutti i cittadini stranieri titolari di un permesso CE di lungo periodo o di un permesso di soggiorno in corso di validità possono uscire dall'Italia e muoversi all'interno dell'area Schengen per turismo portando con sé solo il passaporto e il permesso di soggiorno.
Il soggiorno in altri stati europei è consentito per motivi di turismo, fino ad un massimo di 3 mesi. Durante la permanenza all'estero, il cittadino non può lavorare.
In generale il cittadino non comunitario può stare fuori dall'Italia per un periodo continuativo che non superi la metà della durata del proprio permesso di soggiorno. Solo chi ha un permesso di soggiorno di almeno 2 anni può uscire per più di 6 mesi.
Cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno CE di lungo periodo: il viaggio all'estero non potrà protrarsi più di 6 mesi: se si rimane continuativamente fuori dall'Italia oltre questo periodo, il permesso di soggiorno può essere revocato.
Attenzione: alcuni permessi di soggiorno, anche se validi, non consentono allo straniero uscito dal territorio italiano di rientrare. Si tratta di quei permessi di soggiorno rilasciati in casi di protezione e non espulsione, ad esempio, quelli per cure mediche – gravidanza, o per chi ha un permesso di soggiorno per richiesta asilo politico (rilasciati per motivi di giustizia).
Cittadino straniero in attesa di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno
Lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, ma che ha chiesto in tempo il rinnovo o la conversione, può lasciare il territorio italiano e raggiungere il Paese di origine, anche attraverso una frontiera esterna diversa da quella di uscita.
Non è possibile attraversare o fare scalo nell'area Schengen. Per i Paesi non aderenti all’accordo Schengen il cittadino straniero deve informarsi presso la rappresentanza diplomatico/consolare dello stato che vuole attraversare.
Alla polizia di frontiera devono essere mostrati:
- titolo di soggiorno scaduto;
- ricevuta postale che dimostra la richiesta di rinnovo o conversione, sulla quale verrà messo un timbro con indicazione della data e del luogo di attraversamento, oppure il cedolino (con la foto e il motivo del permesso in richiesta) rilasciato in caso di permesso di soggiorno cartaceo.
Permesso di soggiorno scade o è smarrito quando ci si trova all'estero
Se il permesso di soggiorno scade o è smarrito quando ci si trova all'estero, la legge italiana prevede il rilascio di un visto di reingresso.
È necessario rivolgersi alla rappresentanza diplomatico/consolare italiana del proprio Paese per chiedere il rilascio del visto. La rappresentanza diplomatico/consolare, verificate le motivazioni dell'allungamento del viaggio oltre la durata del permesso di soggiorno, autorizza il reingresso.