Conversione da motivi di studio a motivi di lavoro

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Conversione da motivi di studio a motivi di lavoro

In genere, si può convertire il Permesso di soggiorno per studio o formazione in Permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo solo facendo uso delle quote stabilite, solitamente ogni anno, dal Decreto Flussi.

È possibile convertire il titolo di soggiorno per motivi di studio in titolo di soggiorno per motivi di lavoro (inclusi i contratti a progetto) al di fuori delle quote del Decreto Flussi, solo nei seguenti casi:

  1. per chi possedeva il permesso di soggiorno per motivi familiari e, al compimento della maggiore età, lo ha convertito in permesso di soggiorno per studio;
  2. per chi ha conseguito in Italia questi titoli:
    • Laurea triennale (180 crediti formativi universitari);
    • Laurea specialistica biennale (120 crediti formativi universitari);
    • Laurea magistrale (300 crediti formativi universitari);
    • Diploma di specializzazione (durata minima: 2 anni);
    • Dottorato di ricerca universitaria (durata minima: 3 anni), anche se non tutto il corso è stato frequentato in Italia;
    • Master universitario di I livello, post laurea triennale (durata minima: 1 anno);
    • Attestato o diploma di perfezionamento, post laurea specialistica o magistrale (durata: 1 anno – 60 crediti formativi universitari);
    • Master universitario di II livello, post laurea specialistica o magistrale (durata minima: 1 anno), anche se non tutto il corso è stato frequentato in Italia.
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Ultimo aggiornamento: lunedì 23 maggio 2016
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