In genere, si può convertire il Permesso di soggiorno per studio o formazione in Permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo solo facendo uso delle quote stabilite, solitamente ogni anno, dal Decreto Flussi.
È possibile convertire il titolo di soggiorno per motivi di studio in titolo di soggiorno per motivi di lavoro (inclusi i contratti a progetto) al di fuori delle quote del Decreto Flussi, solo nei seguenti casi:
per chi possedeva il permesso di soggiorno per motivi familiari e, al compimento della maggiore età, lo ha convertito in permesso di soggiorno per studio;
Diploma di specializzazione (durata minima: 2 anni);
Dottorato di ricerca universitaria (durata minima: 3 anni), anche se non tutto il corso è stato frequentato in Italia;
Master universitario di I livello, post laurea triennale (durata minima: 1 anno);
Attestato o diploma di perfezionamento, post laurea specialistica o magistrale (durata: 1 anno – 60 crediti formativi universitari);
Master universitario di II livello, post laurea specialistica o magistrale (durata minima: 1 anno), anche se non tutto il corso è stato frequentato in Italia.