Test di lingua italiana per i richiedenti del permesso di soggiorno CE
Dal 9 dicembre 2010, i cittadini stranieri che chiedono il rilascio del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovranno sottoporsi al Test di lingua italiana, corrispondente al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa.
Gli stranieri che presentano richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non devono sostenere il test di italiano.
Sono esentati dallo svolgimento del test di lingua italiana:
i minori di anni 14;
gli stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap (certificate da un medico della Azienda Sanitaria Locale (ASL);
chi abbia conseguito in Italia un diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado,o che studia all'università o frequentanti un master o un dottorato in Italia;
chi sia in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al Livello A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (in Italia gli enti certificatori sono: Università degli Studi Roma Tre, Università per stranieri di Perugia, Università per gli stranieri di Siena, Società Dante Alighieri o altre sedi autorizzate);
chi ha un diploma CELI, CILS, PLIDA o CERT.IT di lingua italiana di livello A2 preso all’estero prima di venire in Italia;
chi abbia ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del Testo Unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al Livello A2;
i dirigenti o il personale altamente specializzato, i lettori universitari, i professori universitari, gli interpreti e i giornalisti ufficialmente accreditati che soggiornano in Italia ai sensi dell'art 27 comma 1, lettere A, C, D e Q;
Nel caso in cui lo straniero non debba effettuare alcun test, la Questura verifica, attraverso le copie autentiche dei titoli di studio o attraverso i certificati di frequenza, l'esclusione dell'obbligo di svolgimento del test.