I minori e le gite scolastiche

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I minori e le gite scolastiche

Minore non comunitario

Minore con meno di 14 anni: il minore straniero con meno di 14 anni, che non ha un suo titolo di soggiorno ma è inserito in quello di almeno uno dei genitori, non può lasciare il territorio italiano da solo. L'unica eccezione è prevista per l'uscita dal territorio italiano per i viaggi d'istruzione (gite scolastiche).

Minore con più di 14 anni: il minore straniero che ha già compiuto i 14 anni di età - e quindi possiede un suo titolo di soggiorno - può lasciare il territorio dello Stato e rientrarvi, anche senza la presenza dei genitori.

Gite scolastiche in Unione Europea

Le scuole organizzano durante l'anno scolastico dei brevi viaggi di istruzione, a volte la destinazione è un altro Paese dell'Unione Europea.
I documenti necessari variano a seconda della nazionalità del minore.

Minori comunitari: possono viaggiare con un documento individuale valido per l'espatrio rilasciato dalle autorità del proprio paese.

Minori non comunitari: possono viaggiare se in possesso di permesso di soggiorno e passaporto individuali validi.
In alternativa, l'insegnante che li accompagna in gita può compilare un modulo indicando l'elenco dei minori stranieri che partecipano al viaggio, con foto tessera e copia di permesso di soggiorno. Tale documento, una volta vidimato dalla Questura, abilita all'espatrio in tutti gli stati dell'Unione Europea, essendo riconosciuto come valido titolo di viaggio da tutti i paesi membri.

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Ultimo aggiornamento: martedì 07 giugno 2016
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