Affitto, subaffitto, disdetta e sfratto

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Affitto, subaffitto, disdetta e sfratto

 

Affitto

I contratti di affitto sono validi soltanto se sono scritti. Tutti i contratti devono essere registrati all'Agenzia delle Entrate (l'imposta di registro è pari al 2 per cento annuo del canone).
Sono ammessi solo 4 tipi di contratto di affitto:

  1. Contratto libero
    Durata: 4 anni, rinnovabile per altri 4 anni
    Canone di affitto: viene scelto liberamente tra il proprietario di casa e chi prende in affitto.
     
  2. Contratto a canone concordato
    Durata: 3 anni, rinnovabile per altri 2 anni.
    Canone di affitto: più basso della media dei prezzi di mercato.
     
  3. Contratto transitorio
    Durata: massimo 18 mesi e non è rinnovabile.
    Canone di affitto: regolato da accordi comunali fra i sindacati degli inquilini e quelli della proprietà immobiliare.
     
  4. Contratto per studenti fuori sede
    Durata: massimo 36 mesi.
    Canone di affitto: definito negli accordi fra Aziende per il diritto allo studio, associazioni degli studenti, sindacati degli inquilini e rappresentanti di proprietà immobiliari.

Subaffitto

Il subaffitto totale dell'immobile è in genere vietato.
Se il contratto di affitto stipulato con il padrone di casa non lo vieta, è possibile subaffittare parzialmente l'immobile con un contratto con cui si consente ad altre persone di usare una parte dell'immobile. Chi subaffitta deve comunque comunicare al padrone di casa nome e cognome della persona ospitata, la durata del contratto e quali stanze sono subaffittate.

Disdetta dal contratto d'affitto

L'affittuario, se non esistono previsioni contrattuali diverse e a meno che non sopraggiungano "gravi motivi", non può recedere dal contratto senza aver comunicato al proprietario la disdetta dal contratto di affitto secondo la seguente modalità: la disdetta deve essere comunicata almeno sei mesi prima dalla data stabilita per il recesso dal contratto e deve essere inviata per raccomandata al proprietario dell'alloggio affittato. 

Sfratto

Lo sfratto è il provvedimento con cui il giudice ordina all'inquilino di riconsegnare e rilasciare l'appartamento. 
Esistono 4 tipi di sfratto:

  1. Sfratto per finita locazione
    Avviene alla scadenza del contratto d'affitto (dopo 8 anni per i contratti liberi, dopo 5 anni per i contratti concertati, alle singole scadenze previste negli accordi locali per i contratti transitori e per studenti).
     
  2. Sfratto per necessità
    Avviene quando il proprietario ha la necessità di riutilizzare l'alloggio per i motivi previsti dalla legge o per fare lavori urgenti (dopo i primi 4 anni per i contratti liberi, dopo 3 anni per quelli concertati, non previsto per i contratti brevi).
     
  3. Sfratto per morosità
    Avviene quando non viene pagato l'affitto.
    Dopo 30 giorni dalla scadenza del pagamento, l'inquilino che non ha pagato può subire un provvedimento di sfratto.
    In caso di problemi economici, l'inquilino può chiedere tempo al giudice (massimo 90 giorni) per rimettersi in regola con i pagamenti.
     
  4.  Risoluzione per inadempimenti
    Ad esempio abbandono dell'alloggio, subaffitto se vietato, cambio d'uso non consentito...
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Ultimo aggiornamento: venerdì 18 dicembre 2020
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