Per tutti i lavoratori non comunitari e comunitari sono riconosciuti pari diritti del lavoratore italiano.
In caso di infortunio o malattia causati dal lavoro, i diritti sono sempre garantiti, anche alle persone non assicurate.
Ogni lavoratore ha diritto alla tutela dell’Inail (Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro) e, secondo il caso, a prestazioni sanitarie ed economiche che spettano anche nel caso in cui il datore di lavoro non ha assicurato il lavoratore.
Che cos’è l’infortunio
Infortunio sul lavoro
Quando il lavoratore, a causa del lavoro che sta svolgendo e per una causa violenta (ad esempio: caduti dall’alto, colpiti da un oggetto, schiacciati da un peso, ustionati dal fuoco o da una sostanza chimica..) riporta un danno fisico e/o psichico che gli impedisce di continuare a lavorare per un periodo, più o meno lungo, che deve essere stabilito da un medico con il certificato medico di infortunio sul lavoro.
Infortunio in itinere
La legge italiana assicura il lavoratore anche per i danni fisici e/o psichici conseguenti a infortunio accaduto durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro (ad esempio: coinvolti in incidente stradale, scivolati, caduti, colpiti da un oggetto…).
Anche in questo caso è necessario il certificato medico di infortunio.
Malattia professionale
È una malattia contratta durante l’attività lavorativa a causa delle lavorazioni effettuate (ad esempio: sordità da rumori, tumori causati da particolari vernici o coloranti, tumori causati da fibre di amianto, malattie respiratorie causate da silicio…), purché riconosciuta da un medico con certificato medico di malattia professionale.
Che cosa fare, il certificato medico e visite di controllo
Nel caso in cui ci sia un infortunio sul lavoro o in itinere il lavoratore deve avvisare o far avvisare subito il proprio datore di lavoro, o la persona da lui incaricata.
Inoltre a seconda dei casi è necessario:
- rivolgersi al medico della ditta dove si lavora, se è presente nel luogo di lavoro;
- recarsi o farsi accompagnare al servizio di Pronto Soccorso presso l’ospedale più vicino al luogo in cui ci si trova;
- se necessario chiamare o far chiamare il servizio di ambulanza al numero telefonico 118;
- rivolgersi al proprio medico curante.
Spiegare sempre al medico come e dove è avvenuto l'infortunio.
In tutti i casi di assenza per malattia, il certificato medico è inviato per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria.
Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono immediatamente inoltrate per via telematica dall’Inps al datore di lavoro.
Il lavoratore deve controllare la correttezza e la completezza dei dati di residenza e reperibilità al momento dell'invio del certificato da parte
del medico, fondamentali per le visite mediche di controllo; i medici dell'INPS hanno la facoltà di verificare l'effettiva malattia.
Il lavoratore è tenuto a rispettare, presso il domicilio indicato nel certificato medico, le fasce orarie previste per la reperibilità ovvero dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 per i lavoratori del settore pubblico e dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 per i lavoratori del settore privato.